Descrizione
Si ricorda che, in conformità al Codice della Strada, proprietari, usufruttuari, conduttori ed eventuali comproprietari di fondi confinanti con strade provinciali sono tenuti ad adottare specifiche misure per garantire la sicurezza e la corretta fruibilità della viabilità pubblica.
Obblighi principali:
- Potatura regolare di siepi e rami che si estendono oltre il confine stradale.
- Taglio dei rami che ostruiscono la visibilità della segnaletica o compromettono la carreggiata.
- Rimozione immediata di fogliame, alberi, ramaglie e terriccio finiti sulla strada.
- Mantenimento della vegetazione a un’altezza non superiore a 1 metro almeno 20 metri prima e dopo incroci e curve.
- Rimozione di piante e arbusti non conformi al Codice della Strada lungo i confini stradali.
- Rispetto delle distanze legali per nuovi impianti.
- Manutenzione dei fossi di scolo, per evitare allagamenti, in particolare nei terreni in pendenza.
In caso di inadempienza, si procederà:
- All’irrogazione di sanzioni amministrative (art. 29 D.Lgs. 285/92).
- All’intervento d’ufficio per esecuzione dei lavori urgenti, con addebito delle spese ai responsabili.
- Al coinvolgimento in caso di sinistri, secondo il principio di responsabilità del custode (art. 2051 Codice Civile).
L’Ordinanza è immediatamente esecutiva.