Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione,
per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché
tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente
al pagamento dell’importo dovuto In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte
scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postalecon raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un
sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso
di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 65, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge
27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora.
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